Codice Rosso, webinar degli avvocati matrimonialisti

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Foto di Free-Photos da Pixabay 

La Sezione distrettuale di Catanzaro-Cosenza dell’AMI, Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, ha programmato per mercoledì 2 marzo 2022, alle ore 16.30, un evento formativo webinar dal titolo “Codice Rosso: profili applicativi e criticità. Quale tutela contro la violenza sulle donne”.

La partecipazione all’evento è gratuita e sono previsti n. 3 crediti formativi per gli avvocati.

È necessaria la registrazione per partecipare al webinar, cliccando sul link: https://forms.gle/U9wmDk7gfeyiZ2n26 .

Dopo i saluti di rito dell’avv. Vittorio Gallucci, presidente del COA di Cosenza, e l’introduzione ai lavori dell’avv. Margherita Corriere, presidente della Sezione distrettuale AMI di Catanzaro-Cosenza, relazioneranno: il Magistrato Mario Santoemma; il Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, Luigia Barone; l’avv. Francesca Tribisonna, docente a contratto presso l’UNIMORE; lo psicologo Marco Pingitore, segretario dell’Ordine degli Psicologi della Calabria e socio onorario AMI.

In occasione dell’evento formativo verranno nominati soci onorari della sezione AMI : l’On. Marilina Intrieri, già Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza della Calabria, che si è  sempre distinta per la sua attività a tutela dei diritti dei Minori; il giornalista Valerio Caparelli, addetto stampa dell’AMI, che si è sempre prodigato con la sua professionalità a sensibilizzare i mass-media per dare sempre più voce alle fasce deboli della società.

Argomento principale dell’evento formativo sarà la normativa definita “Codice Rosso”, tra i cui fini ci sono soprattutto: i tempi di indagine brevi, l’inasprimento delle pene e delle sanzioni per gli autori di reati di violenza contro le donne e i minori e, più in generale, una tempestiva risposta dell’Autorità Giudiziaria procedente.

Le modifiche più significative del Codice Rosso hanno riguardato in particolar modo i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, la violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenni, gli atti persecutori.

Per tali fattispecie di azioni la legge prevede una corsia preferenziale, in forza della quale il Pubblico Ministero deve essere immediatamente informato attraverso apposita comunicazione di notizia di reato.

La novella ha introdotto per il Pubblico Ministero un termine perentorio di tre giorni, decorrenti dall’iscrizione della notizia di reato, entro i quali l’Autorità Giudiziaria procedente deve assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia/querela per i reati sopra elencati.

Una tempistica che impone un’accelerazione dei tempi di avvio delle indagini.

Questo testo normativo introduce nel codice penale nuove fattispecie di reato.

Ne costituiscono esempio i delitti di “Revenge Porn”, previsto all’art. 612 ter c.p., la fattispecie punita dall’art. 583 quinquies c.p. definita “Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni personali permanenti al viso”, il nuovo art. 558 bis c.p., rubricato “Costrizione o induzione al matrimonio”, che punisce la condotta di chi, con violenza o minaccia, costringe taluno a contrarre matrimonio o unione civile.

In particolare, per quanto riguarda l’art. 612 ter c.p., definito spesso come “Revenge Porn”, si tratta di una nuova fattispecie delittuosa rubricata “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” e articolata in due distinte ipotesi.

L’art. 612 ter c.p. prevede il medesimo trattamento sanzionatorio per l’invio, la consegna, la cessione, la pubblicazione e la diffusione di immagini o video dal contenuto sessualmente esplicito.

I due commi della norma, benché prevedano la medesima pena per le diverse condotte citate, operano una distinzione in forza delle modalità con cui l’agente è entrato in possesso delle immagini o dei video che, poi, ha divulgato: il primo comma richiede che il reo si sia impossessato delle immagini sottraendole a qualcuno o contribuendo alla loro realizzazione; nel secondo comma, invece, ai fini della punibilità, basta che il diffusore le abbia ricevute o acquisite in altro modo.

Aspetto indispensabile di entrambe le condotte, sia del primo che del secondo comma, è il “contenuto sessualmente esplicito” delle immagini, previsto dalla norma.

Affinché possa dirsi perfezionato il reato occorre che i file siano stati creati in un contesto di riservatezza, nel quale sarebbero rimasti se non fossero intervenute le condotte tipiche espresse dalla normativa.

Al comma 3 l’art. 612 ter c.p. indica due circostanze aggravanti : la pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, oppure qualora i fatti siano commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

L’obiettivo dell’introduzione nel codice penale dell’art. 612 ter c.p. è fornire quegli strumenti idonei per prevenire e punire fenomeni che, se prima erano inesistenti, oggi con l’utilizzo di internet e dei social sono troppo diffusi.

Le finalità di questa normativa sono molto importanti e sono indirizzate a garantire maggiore ed efficace tutela alle fasce deboli vittime di tali reati, quali le donne e i minori.

Oltre che delle peculiarità di tale normativa, nell’ambito dell’evento formativo ci si soffermerà a parlare della sua applicazione concreta e di eventuali criticità in cui ci si possa imbattere, affrontando le principali problematiche che possono porsi in un interessante confronto tra illustri relatori, operatori del diritto e professionisti esperti nel settore.